ROMA – Vincolo quinquennale: è obbligatorio? Secondo la Cassazione no. Infatti, la Suprema Corte ha dato ragione a un insegnante.
Infatti, il docente aveva superato il concorso per scuole medie e superiori. Il docente, quindi, era entrato in ruolo in una scuola media, con un vincolo quinquennale con quell’istituto.
Secondo la Cassazione, l’ordinanza del Miur 182/2020 farebbe delle differenze tra chi è entrato in ruolo entro il 31 agosto 2019 e i colleghi entrati in ruolo dal giorno dopo. Infatti, secondo l’ordinanza attuativa del ccni 2020/2021 c’è un blocco quinquennale sulla scuola di assunzione.
Quindi, un insegnante che entra in un istituto non può chiedere la mobilità prima di 5 anni (l’anno di assunzione + 4). In più, questo riguarderebbe chi ha fatto il concorso straordinario DDG 85/2018 che sono diventati di ruolo il 1° Settembre 2019.
In più, la questione riguarda anche chi aveva un posto nella precedente mobilità con il DM 631/2018 e sono entrati in ruolo sempre il 1° Settembre 2019. Infatti, il vincolo quinquennale scatta perché la graduatoria regionale è arrivata dopo il 31 Agosto 2019.
In ogni caso, la Corte di Cassazione ha evidenziato disparità tra chi ha avuto il ruolo prima e chi ha avuto il ruolo dopo questa data. Quindi, ha annullato questo vincolo per chi si è trovato in questa situazione per via di questo specifico concorso.