La legge di Bilancio 2023 ha previsto un incentivo per i lavoratori che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile e che proseguono, inoltre, l’attività lavorativa. Tale incentivo è pari alla contribuzione pensionistica che viene trattenuta a carico del lavoratore stesso. Considerato che il beneficio poteva essere richiesto dal 1° aprile del 2023, i lavoratori che hanno presentato questa domanda di rinuncia dell’accredito entro il termine, hanno la facoltà di chiedere che la rinuncia produca un effetto a decorrere dalla prima decorrenza utile di quota 103.
Si ricorda inoltre che questa data si applica agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive, oltre che alla gestione separata Inps, mentre per quanto riguarda i pubblici dipendenti la rinuncia produceva degli effetti dal 1° agosto di quest’anno. In altri casi diversi vediamo, invece che la rinuncia produce un effetto dal primo giorno del mese successivo.
L’Inps ha inoltre precisato che il datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione a proprio carico, venendo sollevato dal versamento della contribuzione che sarebbe stata trattenuta dato che quest’ultima è erogata in favore del dipendente, aumentando l’imponibile fiscale oltre che il netto in busta.
Per queste categorie diciamo addio alle pensioni
La facoltà di rinuncia, una facoltà attivata dal lavoratore, può formare un oggetto di revoca una sola volta da parte dell’interessato e siamo certi che produrrà un effetto dal primo giorno del mese successivo. Nelle ipotesi di variazione, la scelta di avvalersi dell’incentivo sarà comunque comunicata dall’Inps al nuovo datore, attraverso un cassetto bidirezionale.
L’incentivo cessa di essere corrisposto nel caso di rinuncia da parte del lavoratore, al raggiungimento dei vari requisiti previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia oppure al conseguimento di una pensione diretta. I periodi per i quali il lavoratore può beneficiare della “propria contribuzione”, che va ad incrementare il netto in busta, comporteranno una riduzione dell’aliquota di finanziamento e nessun effetto si riverbererà sulla retribuzione pensionabile che viene usata per il calcolo delle quote retributive.
Sappiate che tale incentivo incontra il limite dell’esonero contributivo che è stato innalzato al 7% per imponibili mensili che arrivano fino a 1.923 euro e al 6% per imponibili mensili che siano superiori e fino a 2.692 euro. Per un lavoratore del settore privato che abbia un imponibile di 1.800 euro mensili, quest’incentivo dell’accredito contributivo saranno pari al 2,19%, vista la differenza tra il 9,19% che è stato applicato e l’esonero contributivo del 7 per cento.
Vediamo infine che il datore di lavoro potrà riconoscere l’incentivo a conclusione dell’istruttoria da parte dell’Inps e con la stessa circolare, sono stati creati degli appositi codici da utilizzare nel flusso uniemens, tutti volti alla corretta contabilizzazione di questa misura agevolativa.